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ASSESSORATO TURISMO. COMMERCIO DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO SERVIZIO TURISMO E QUALITA’ AREE TURISTICHE
ORDINANZA BALNEARE REGIONE EMILIA ROMAGNA
L’Art. 4 dell’Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna, “Prescrizioni sull’uso delle spiagge“, al comma J, definisce in modo chiaro e inequivocabile, come si devono comportare i concessionari ed i proprietari di animali sulla spiaggia. Nello specifico, riportiamo in toto, lo stralcio del comma sopra menzionato:
Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cine-operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio impegnati per il servizio di salvamento di cui all’art. 5 lett. C) e i cani guida per i non vedenti; sono altresì esclusi ai sensi degli artt. 1 e 2 L.R. 5/2005 s.m.s. , previa comunicazione al Comune competente per territorio , i cani al guinzaglio preposti all’accompagnamento di persone con diverse abilità e destinati alla pet-therapy. I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell’ambito del proprio impianto e previa SCIA al Comune competente per territorio, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l’accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare, mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti quando presenti.
IL RISPETTO DEL REGOLAMENTO E’ AFFIDATO ALLA CAPITANERIA DI PORTO E AI VIGILI URBANI.